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Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Testo vigente

Titolo I. Modificazioni della struttura del gran libro del debito pubblico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Abolizione delle matrici

1. I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

Art. 2 Eliminazione delle matrici preesistenti

1. Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvedera', su motivata determinazione, la Commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, del 30 giugno 1941.

Art. 3 Nuova struttura del Gran Libro

1. Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistano, nonche' le condizioni, le modalita' e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

2. Le variazioni successive sono riportate su appositi registri integrativi.

Art. 4 Firme da apporre sul Gran Libro

1. Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del Debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti. -

Art. 5 Schede per opposizioni

1. Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati al direttore generale del Debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'art. 221 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

2. Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

Titolo II. Tramutamenti trasferimenti e rimborsi

Art. 6 Intestazione

1. Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

2. Possono iscriversi al nome di piu' minori o di altri amministrati, purche' unica ne sia la rappresentanza legale.

3. Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprieta' di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

Art. 7 Richiesta di trasferimento o tramutamento

1. La volonta' di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

2. Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

  1. a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo.

  2. b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

  3. c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

  4. d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario, a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

3. In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

4. Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.

Art. 8 Autenticazione

1. Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all'art. 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identita' personale e la capacita' di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

2. L'autenticazione della firma puo' eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

3. Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma puo' essere autenticata dal sindaco.

4. Qualunque sia la forma di manifestazione della volonta', non e' necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'art.

9.

6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

Art. 9 Impossibilita' di sottoscrivere

1. Chi non puo' sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

Art. 10 Operazioni a mezzo di istituti di credito

1. Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

2. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

Art. 11 Aziende di credito abilitate

1. Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

2. L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunichera' alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalera' successivamente le eventuali variazioni.

3. Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, puo' concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

4. Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di Provincia.