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Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuo per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329, e' elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2

1. All'onere di lire 30 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA