Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"I salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'eta', avranno diritto, allorche' saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa gia' costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA