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Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle localita' che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 2

1. In deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - TAMBRONI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA