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Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 7

1. La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'autorita' sanitaria, la quale ha facolta' di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita.

2. La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le autorita' ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari.

3. Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge.

4. La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico e' affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO GAVA - GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA