Sistemazione del personale dipendente dall'Ente autotrasporti merci e dalla Gestione raggruppamenti autocarri distaccato presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale dipendente dall'Ente Autotrasporti Merci - E.A.M. - e dalla Gestione raggruppamenti Autocarri - G.R.A. - che, da data non posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualita' di distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sara' inquadrato, in numero non superiore a 190 unita', nelle categorie del personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianita' di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione.
Art. 2
1. L'inquadramento nelle varie categorie avverra' in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente espletate presso l'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. I titoli di studio richiesti sono quelli previsti, per i corrispondenti ruoli organici, dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557.
3. Per quanto concerne l'inquadramento nella seconda categoria, saranno eccezionalmente ritenuti validi altri diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; per quanto riguarda l'inquadramento in terza e quarta categoria, potra' prescindersi dal titolo di studio.
4. Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di cui esercitano le mansioni potranno essere inquadrati nella categoria inferiore, per la quale posseggano i requisiti.
Art. 3
1. A detto personale e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento.
2. Al personale medesimo verra' corrisposta, da parte degli enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego.
3. Tale liquidazione e' riferita, per ogni singola unita', al giorno precedente a quello dal quale decorre, ai sensi del precedente art. 1, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo statale ed e' calcolata sulla base delle competenze in godimento al predetto giorno, computabili ai fini della liquidazione stessa.
Art. 4
1. Al personale inquadrato per effetto dei precedenti articoli si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
2. Ai fini stessi, l'anzianita' prescritta decorrera' dalla data dell'inquadramento. L'immissione nei ruoli aggiunti non puo' avere, comunque, effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti dovra' essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianita' di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianita' sia stata gia' compiuta a tale data.
Art. 5
1. Il servizio prestato come personale non di ruolo, ai sensi del precedente art. 1, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, puo' essere riscattato, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le modalita' ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 6
1. A decorrere dal 1 marzo 1957 e fino a quando non saranno state fissate le dotazioni di personale dell'Ente autotrasporti merci, e' vietata all'Ente stesso ogni assunzione di personale non di diretta a sostituire unita' che, in servizio alla data del 28 febbraio 1957, cessino successivamente di appartenere all'Ente stesso per causa diversa da quella contemplata nel precedente art. 1.
2. A decorrere dalla stessa data e' fatto divieto alla Gestione raggruppamenti autocarri di procedere a nuove assunzioni di personale.
3. E' altresi' vietata ogni assegnazione di personale dei predetti Enti presso le Amministrazioni dello Stato.
Art. 7
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA