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Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:

  1. a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

  2. b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonche' quelle di allacciamento tra i medesimi.

Art. 2

1. I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprieta' per la parte non di competenza dello Stato.

2. La necessita' dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, e' dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

3. Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sara' concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Il contributo predetto potra' essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso e' suscettibile.

5. Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

6. Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sara' corrisposto al Comune.

Art. 3

1. Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potra' essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo art. 9.

Art. 4

1. Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sara' proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

3. L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

1. Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.

2. Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell'art. 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 6

1. Il comune di Assisi e' autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati e, in attesa di questi, nei programmi di cui all'art. 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

2. Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprieta', singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del Comune.

3. Il Comune dovra' altresi' notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione.

4. Per tale vincolo sara' corrisposta ai proprietari una indennita' con le norme della presente legge.

Art. 7

1. Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951 n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e le altre condizioni dell'adificio stesso.

Art. 8

1. Per la sola determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguira' la procedura seguente:

  1. a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone perche', in contradditorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'art. 7, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

  2. b) nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;

  3. c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui ai comma a) del presente articolo;

  4. d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

  5. e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;

  6. f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

  7. g) le opposizioni di cui al comma e) sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'art. 7 della presente legge.

Art. 9

1. Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
100 milioni nell'esercizio 1957-58;
150 " " 1958-59;
150 " " 1959-60;
200 " " 1960-61;
200 " " 1961-62;
200 " " 1962-63;
300 " " 1963-64;
300 " " 1964-65;
300 " " 1965-66;
400 " " 1966-67.

2. La suddetta somma sara' erogata con la seguente ripartizione annuale:

  1. a) per lavori di cui all'art. 1 tre quarti della somma;

  2. b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 2, un dodicesimo della somma;

  3. c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, due dodicesimi della somma.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c) saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Assisi. Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) saranno autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del Consiglio comunale di Assisi. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria. Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo. In relazione ad esigenze tecniche dei lavori o alla opportunita' di affrettare l'esecuzione dei medesimi, i programmi annuali di cui all'art. 4 possono anche eccedere nell'ammontare della spesa la somma stanziata nell'anno. Per fronteggiare tale eccedenza e' consentito di scontare e cedere in garanzia le annualita' previste nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Art. 10

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.

2. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

Art. 11

1. Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie, per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del Comune stesso.

2. Per le suddette opere il comune di Assisi potra' avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui all'art. 3 o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.