Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti.
2. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle Province stabilite nel decreto Ministeriale sono ridotti nella misura determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'art
1. In caso di controversia, la Sezione specializzata per l' equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, applichera' la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'art. 1.
Art. 3
1. E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.
2. L'affittuario puo' ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'art. 2.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA