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Partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Bruxelles del 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 e' autorizzata la spesa di 600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 200 milioni per quello 1957-58.

Art. 2

1. All'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

2. A quello di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958, composto da un commissario, un commissario aggiunto ed un segretario generale nominati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero.

Art. 4

1. Il commissario rappresenta il Governo italiano in Italia e in Belgio per tutto quanto concerne, la partecipazione italiana all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissariato generale belga e mantenendo i rapporti in Italia con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie ed espositrici.

Art. 5

1. Il commissario gestisce i fondi assegnati al Commissariato direttamente, anche a mezzo del segretario generale.

Art. 6

1. In base a contingenti numerici da fissare dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario e' autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, il personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia che in Belgio.

2. Il commissario autorizza altresi' le spese da sostenere in Italia e in Belgio per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 7

1. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 in rapporto agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. Il commissario e' tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.

Art. 8

1. Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 9

1. Al commissario ed al segretario generale - se estranei all'Amministrazione dello Stato - e' attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

2. Lo stesso compenso del commissario e' attribuito al commissario aggiunto - se e' estraneo all'Amministrazione dello Stato - nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione. Per detto periodo non e' dovuto alcun compenso al commissario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI - GAVA - CARLI - COLOMBO - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA