Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
2. Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avra' inizio il 1° gennaio 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA