diritto.io

Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprieta' fondiaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di 45 milioni di lire per lo svolgimento di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprieta' fondiaria nel territorio nazionale, da affidarsi all'Istituto nazionale di economia agraria.

Art. 2

1. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' costituito un Comitato, presieduto dal presidente dell'istituto nazionale di economia agraria e comprendente tredici membri, tre dei quali in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tre in rappresentanza del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica e quattro in rappresentanza dell'istituto nazionale di economa agraria.

2. Il Comitato formula, le direttive per l'esecuzione dell'indagine di cui al precedente articolo, stabilisce le modalita' per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici; da parere su ogni questione concernente lo svolgimento delle operazioni relative; e coordina i risultati della indagine, illustrandone le conclusioni con una relazione a stampa.

Art. 3

1. Alla raccolta dei dati occorrenti per l'espletamento della indagine collaborano gli uffici tecnici erariali e gli uffici tecnici del catasto sotto il controllo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 4

1. La somma prevista dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di 15 milioni anni, negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

2. All'onere di lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA