Istituzione di una Deputazione di storia patria per la Lucania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La circoscrizione territoriale della Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla tabella A del regolamento per le Deputazioni di storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, e' limitata alla Calabria e comprende le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Art. 2
1. La Deputazione di cui all'art. 1 assume la denominazione di "Deputazione di storia patria per la Calabria" e ha sede in Reggio Calabria.
Art. 3
1. E' istituita, con sede in Potenza, la "Deputazione di storia patria per la Lucania", comprendente le province di Matera e Potenza.
Art. 4
1. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 5
1. Con l'approvazione degli statuti, di cui al precedente art. 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA