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Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Art. 2

1. Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, ....

Art. 5

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

7. Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 6

1. E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

2. La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.16

Art. 7

1. La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.

2. La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.

Art. 8

1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

  1. a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

  2. b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  3. c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

  4. d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.

2. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante.

3. I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Art. 9

1. Spetta al Comitato:

  1. 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

  2. 2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

  3. 3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

  4. 4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

  5. 5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

  6. 6) dare parere silla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.

Art. 10

1. Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.