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Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito, nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA