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Provvidenze a favore della produzione della canapa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici piu' progrediti, una maggiore produttivita' delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.

Art. 2

1. Gli stanziamenti di cui al precedente art. 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato art. 1, ed attuate non anteriormente al 1 luglio 1956.

2. I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonche' ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potra' essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantita' di canapa conferita.

Art. 3

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ciascuno esercizio, stabilisce con proprio decreto, da emanare di intesa con il Ministro per il tesoro, le norme relative alla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2.

2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'applicazione della presente legge, e' autorizzato a concedere anticipazioni, mediante aperture di credito entro il limite di lire cento milioni, a favore del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per tramite del quale potra' essere effettuata la erogazione dei contributi suddetti.

3. Il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio assume la veste di funzionario delegato per tutti i conseguenti effetti previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4

1. Il Consorzio nazionale produttori canapa e' esente dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5

1. Alla copertura dell'onere di 750 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA