Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle localita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
Art. 2
1. La somma di cui al precedente articolo, ripartita in cinque esercizi finanziari, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni per ogni esercizio a partire dal 1957-58.
2. Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzabili in quelli successivi.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA