Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'art. 11 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario dei contabili di Marina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il ruolo transitorio della carriera esecutiva del personale contabile della Marina militare di cui al quadro 50-c, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' soppresso.
2. Gli iscritti nel ruolo predetto sono inquadrati, con decorrenza 6 settembre 1956, nel ruolo della carriera di concetto dei contabili della Marina militare, di cui alla tabella n. 6 annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915, e prendono posto nel ruolo, nell'attuale ordine di anzianita' relativa, con la propria anzianita' assoluta, dopo l'ultimo iscritto alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1956, n. 915.
3. E' estesa ad essi l'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 915.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA