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Adesione ai seguenti Atti Internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:

  1. a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;

  2. b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;

  3. a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI COLOMBO - GAVA - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA