Proroga del termine di cui all'art. 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA - TOGNI - COLOMBO - GAVA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA