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Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - TOGNI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA