Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'art. 1 si fara' fronte con le normali dotazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - ANGELINI - CARLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA