Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro detto termine il Ministro per la difesa nominera', a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovra' ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA