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Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 2

1. Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

  1. 1) un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 900 milioni;

  2. 2) i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1, per un importo globale non superiore a lire 900 milioni.

2. Il detto Fondo e amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3

1. Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:

  1. 1) fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1;

  2. 2) fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorita', alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4

1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Art. 5

1. L'onere di lire 900 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sara' fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1957-58.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - PELLA - MEDICI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA