Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1957-58
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione della campagna 1957-58 ed a fissare le relative modalita'.
Art. 2
1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni, dipendente dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA