Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attivita' di servizio, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.
Per le finalita' di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.
L'acquisto degli alloggi e' consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto".
Art. 2
1. L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e' sostituito dal seguente:
"Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Art. 3
1. All'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, dopo la parola "costruiti", sono aggiunte le altre "od acquistati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MATTARELLA - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA