Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa annua di lire 1.900.000 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1957-58.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA