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Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale di alla matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:

  1. a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;

  2. b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminati matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;

  3. c) diffondere i piu' importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

  4. d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

Art. 2

1. I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

2. Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'istituto, nonche' la dotazione organica, le modalita' di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

3. Il detto regolamento dovra' altresi' stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.

Art. 3

1. L'istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Citta' Universitaria di Roma, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4

1. All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.

2. I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dell'Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Universita', anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.

Art. 5

1. Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, puo' ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 6

1. L'Istituto e' retto da un presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.

2. Il presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facolta' di scienze fisiche, matematiche e naturali della Universita' di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Universita' soltanto per quanto concerne i rapporti tra Universita' e Istituto.

Art. 7

1. Il Consiglio dei professori dell'Istituto e' composto:

  1. a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

  2. b) di un professore ordinario della Facolta' di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Universita' di Roma, titolare di una delle discipline matematiche e di astronomia, geodesia, fisica matematica, fisica teorica, il quale e' eletto a maggioranza con votazione indetta tra professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta';

  3. c) di un professore ordinario di una delle discipline elencate alla lettera b) appartenente ad una Facolta' di scienze fisiche, matematiche e naturali o di una Facolta' di ingegneria di altra Universita' o Politecnico statale.

2. Tale professore e' eletto a maggioranza con votazione indetta fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facolta' o Politecnici predetti. I componenti del predetto Consiglio di cui alle lettere b) e c) durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio dei professori delibera sul funzionamento dell'istituto conformemente ai fini dell'art. 1 e nei limiti delle disposizioni contenute nello statuto.

Art. 9

1. Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente art. 7 ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

2. Il presidente dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.

3. In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore piu' anziano della categoria a) assume le funzioni di presidente.

Art. 10

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:

  1. a) dal presidente dell'istituto;

  2. b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

  3. c) dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'art. 7;

  4. d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio.

3. I suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 11

1. Le disponibilita' del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di enti e privati.

2. Gli anni accademico e finanziario hanno inizio il 1 novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.