Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4ª classe
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4ª classe dell'isola.
Art. 2
1. All'attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in tre esercizi finanziari.
Art. 3
1. La suddetta spesa di lire 1.500.000.000 e' ripartita in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
Art. 4
1. All'onere di milioni 500 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
1) per l'esercizio finanziario 1956-57 con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario medesimo;
2) per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 a carico del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA