Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a piu' esercizi finanziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la estinzione anticipata, degli oneri facenti carico a piu' esercizi finanziari, indicati nell'annessa tabella.
2. I relativi valori attuali, determinati al 1 luglio 1957, in complessive lire 33.020.834, saranno corrisposti agli enti creditori dal giorno successivo a quello di scadenza delle annualita' in corso alla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 2
1. L'onere di lire 33.020.834 fara' carico al fondo globale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA