Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito, presso l'Universita' di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:
a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;
b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi piu' particolarmente adatti per richiami storici e artistici;
c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civilta' dell'Alto Medioevo.
Art. 2
1. I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
2. Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.
Art. 3
1. Il Centro ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 4
1. Il Centro e' retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto della attivita' del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica, istruzione.
2. Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il presidente, il vice presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.
3. Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.
Art. 5
1. Il patrimonio del Centro e' costituito:
a) di un contributo annuo dello Stato di lire cinque milioni;
b) di eventuali contributi dell'Universita' di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.
Art. 6
1. La revisione contabile della gestione del Centro e' affidata a due sindaci nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
2. I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
3. Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente art. 2 stabilira' le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.
Art. 7
1. Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verra' fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA