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Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, e' sostituito dal seguente:
"4) i criteri per il calcolo delle disponibilita' di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unita' lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".

Art. 2

1. Il n. 1) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, e' sostituito dal seguente:
"1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia".

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA