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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato l'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

1. All'onere di lire 1.150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA