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Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli

1. I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

  1. a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;

  2. b) Depositi;

  3. c) Sezioni vendita dei depositi;

  4. d) Magazzini di vendita;

  5. e) Rivendite.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115.13

3. I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.

4. Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

5. I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

6. Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

7. Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative responsabilita'.

Art. 2 Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato

1. Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.

2. Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.

3. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 6 Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita

1. Non puo' gestire un magazzino chi:

  1. 1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

  2. 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee;

  3. 3) sia inabilitato o interdetto;

  4. 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

  5. 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;18

  6. 6) abbia riportato condanne:

    1. a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

    2. b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

    3. c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

    4. d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;

  7. 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

  8. 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato;

  9. 9) sia stato rimosso dalla qualita' di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

  10. 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione o dal rinnovo, l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione , anche in modalita' a distanza, disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 7 Cause di incompatibilita' alla gestione dei magazzini di vendita

1. Non puo' gestire un magazzino chi:

  1. 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

  2. 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;

  3. 3) rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualita'.

2. L'incompatibilita' cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

Art. 9 Gestione personale - Coadiutore

1. Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.

2. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.

3. Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore.

4. In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

5. L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.

6. Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.