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Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria, alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n.

2. 1378.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - GONELLA - MEDICI
Visti, il Guardasigilli: GONELLA