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Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e della Caramola, nella Basilicata.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA