Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze ad Antonio Canova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di onorare la memoria di Antonio Canova nel secondo centenario della sua nascita e' autorizzata la Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore del Comitato per le onoranze.
Art. 2
1. All'onere di cui sopra si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA