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Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui "surplus" agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1950 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento della istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazione e integrazioni.

Art. 2

1. Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'art. 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con l'intervento del Ministro per la pubblica istruzione, e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, formula appositi programmi per l'impiego del fondo di cui all'articolo precedente destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e alla attrezzatura tecnico-didattica delle scuole degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e della agricoltura. Il Comitato stesso puo' inoltre, destinare contribuiti per la organizzazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole e degli istituti e per la adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi.

2. I programmi sono predisposti per esercizi finanziari dall'esercizio 1957-58 all'esercizio 1959-60.

Art. 3

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1958-59 e successivi verranno iscritte le somme occorrenti per il rimborso della quota di prestito U.S.A. di lire 8 miliardi e 500 milioni prevista dall'art. 1, in conformita' del relativo piano di ammortamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA