Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I velocipedi debbono essere muniti:
a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.
2. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.
Art. 2
1. I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:
a) anteriormente di una segnalazione a luce propria bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purche' collocati simmetricamente;
b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura veicolo e la conformazione del carico.
Art. 3
1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4
1. Le disposizioni del precedente art. 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di piu' veicoli i quali marciano in colonna.
Art. 5
1. L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; e' altresi' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonche' durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.
Art. 6
1. E' vietato noleggiare velocipedi, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., che non siano provvisti dei dispositivi indicati nell'art. 1.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila.
Art. 7
1. La inosservanza delle disposizioni della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.
2. Il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300.
Art. 8
1. I decreti di cui all'art. 3 devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - TAMBRONI - PELLA - GONELLA - ANDREOTTI - ANGELINI - GAVA - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA