Costruzione della nuova sede della Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Pisa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nella spesa di lire 400.000.000 occorrente per la costruzione della nuova sede della Facolta' di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Pisa, lo Stato concorre per lire 200.000.000 e la provincia e il comune di Pisa per lire 100.000.000 ciascuno.
Art. 2
1. Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1958-59.
2. Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo, pro quota, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.
Art. 3
1. All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede l'Universita' degli studi di Pisa secondo le norme previste dalla convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.
2. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA