Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA