Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Alle classi 7ª bis e 8ª dell'allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla classe 7ª bis, dopo le parole: "guidatore scelto", sono aggiunte le parole: "guidatore filoviario";
2) alla classe 8ª, sono soppresse le parole: "e filoviario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA