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Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalita', e' elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.

Art. 2

1. E' autorizzata l'assegnazione straordinaria alla Discoteca di Stato di lire 21.000.000.

Art. 3

1. Alla spesa relativa all'assegnazione straordinaria di cui all'art. 2 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA