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Distribuzione di grano a categorie di bisognosi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non piu' idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

2. Detta cessione avverra' entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2

1. I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

2. Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvedera' l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo gravera' sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Art. 3

1. Il grano ceduto verra' dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perche' i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, saranno stabilite le modalita' di applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA