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Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

2. La relativa spesa sara' inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.

3. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2

1. All'onere di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA