Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Art. 2
1. Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate allo Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.B.), e al Credito industriale sardo (G.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, dei 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Art. 3
1. Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalita' ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.
2. Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto da gli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
3. La differenza fra il saggio di interessi del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.
4. Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. E', inoltre, facolta' degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA