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Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

2. Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio e' stato conseguito.

Art. 2

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA