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Direzione, vigilanza e coordinamento delle attivita' riguardanti la scuola popolare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attivita' riguardanti la scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro, da un direttore generale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

2. Detto ruolo e' pertanto aumentato di un posto di direttore generale.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 3.750.000 si provvedera' a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quello corrispondente per il successivo esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA