Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, e' elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.
Art. 2
1. All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.
Art. 3
1. All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come lenze dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA