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Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per le finanze ha facolta' di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a stralcio.

2. La liquidazione a stralcio e' ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.

3. Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise con la procedura normale nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti, non oltre il quinquennio.

2. Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette competenti.

3. I provvedimenti di liquidazione adottati dall'Intendente sono comunicati al Ministro per le finanze.

4. Contro i provvedimenti dell'intendente di finanza, e' ammesso ricorso, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Ministro per le finanze.

Art. 3

1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli aspiranti all'iscrizione all'albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneita' e dimostrare di avere i requisiti morali e la capacita' finanziaria sufficiente a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.
Possono ottenere l'iscrizione all'albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore ma uniti della relativa patente.
Possono altresi' ottenere l'iscrizione all'albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.
L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria e nel successivo, ancorche' non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista, dall'art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401.".

2. Il quinto comma dello stesso art. 6, e' modificato come segue:

3. Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario".

4. Al medesimo articolo e' aggiunto il seguente comma:

5. "Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette e' liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi di gruppo B".

7. "Le societa' legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o tesoreria degli enti locali, possono essere iscritte all'albo nazionale degli esattori, purche' siano amministrate da un organo collegiale ed almeno uno dei membri oltre al legale rappresentante, siano gia' iscritti all'albo nazionale degli esattori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

8. Ove si tratti di societa' a responsabilita' limitata il requisito dell'iscrizione all'albo e' richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.

9. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Societa' dall'albo nazionale degli esattori".

Art. 4

1. All'art. 22 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.
Nelle esattorie con carico lino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente puo', altresi', essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale dei collettori quando il titolare noti sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.
Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico".

Art. 5

1. E' abrogato l'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

2. Al penultimo comma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, dopo la parola "decennio" sono aggiunte le seguenti "purche' l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'albo degli esattori, con il possesso dei requisiti prescritti o consegna l'iscrizione nel primo esame di idoneita' bandito successivamente al decesso del titolare".

Art. 6

1. E' elevato a lire 25.000 il limite di lire 500 previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, per il ricorso al Ministro per le finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o il provvedimento del prefetto con i quali sono state applicate pene pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori provinciali delle imposte dirette per irregolarita' riscontrate nelle rispettive gestioni.

Art. 7

1. Le esattorie confermate per il decennio 1954-63, con aggio superiore al 6,72 per cento, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, continueranno a fruire, per il quinquennio 1959-63, dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-58 nel decreto Ministeriale di conferma, purche' l'esattoria non abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943.

2. Per le esattorie che abbiano superato tale limite, l'aggio, determinato ai sensi della norma legislativa di cui al precedente comma, potra' essere ridotto, in correlazione all'incremento del carico ed agli oneri di gestione, fino al 6,72 per cento.

3. Le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentiti il prefetto, il Comune e l'intendenza di finanza, nonche' la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

4. L'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il contratto si intende senz'altro rescisso con effetto dal 1° gennaio 1939.

Art. 8

1. I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, per il quinquennio 1954-58, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.

2. L'aggio accordato col decreto Ministeriale o prefettizio di conferimento e' confermato o ridotto secondo le modalita' previste nell'articolo precedente.

Art. 9

1. Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'art. 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1101, modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159, e' prorogato, per gli esattori del periodo 1943-1953, fino al 31 dicembre 1959.

Art. 10

1. Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA