Soppressione della Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
2. Il parere della predetta Commissione e' sostituito dalla decisione del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA